IVAS è una società scientifica aperta a quanti si occupano di Accessi Vascolari ed alla collaborazione con altre società scientifiche ed associazioni di pazienti. IVAS è costituita allo scopo di implementare la professionalità degli operatori e migliorare sia lo stato di salute che la qualità di vita del paziente mediante lo sviluppo della buona pratica nel campo specifico dell’Accesso Vascolare; per far ciò l’Associazione intende organizzare e gestire corsi di informazione/formazione professionale, contribuire alla promozione della ricerca scientifica. Per perseguire tali scopi l’Associazione promuove, attua e realizza progetti ed azioni di studio e ricerca multidisciplinare; offre assistenza e consulenza alla progettazione, l’avvio e la realizzazione di attività specifiche nel campo; produce e mette a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazioni inerenti gli Accessi Vascolari sia a livello Nazionale che Internazionale; fornisce servizi ed attiva collaborazioni con Enti Locali, con altre Società Scientifiche e le Istituzioni pubbliche, private e del privato-sociale; promuove iniziative di valutazione dell’appropriatezza degli interventi in ambito degli Accessi Vascolari.
Affidabilità
IVAS è affidabilità. Non potrebbe essere altrimenti data la delicatezza tematica della nostra attività, che ha sempre come fine ultimo il benessere del paziente
Professionalità
Noi di IVAS ci teniamo a svolgere il nostro lavoro con competenza, scrupolosità e adeguata preparazione professionale
Opportunità
IVAS dà l’opportunità, attraverso le sue iniziative, di approfondire e scoprire tutte le più aggiornate tecniche che riguardano la specializzazione sugli Accessi Vascolari
STATUTO DELLA SOCIETÀ SCIENTIFICA
IVAS - Italian Vascular Access Society
Articolo 1 – La Italian Vascular Access Society chiamata per brevità IVAS, è una associazione che è costituita ai sensi del Codice Civile art.36.
Articolo 2 – L’Associazione ha sede presso CEC Via Sergio Forti 37, 00144 Roma.
Si potrà prevedere l’istituzione di sedi regionali.
Articolo 3 – La durata dell’Associazione è illimitata salvo anticipato scioglimento o finchè sussisteranno gli scopi per cui è stata costituita.
Articolo 4 – L’Associazione è apolitica ed apartitica, non ha scopo di lucro e ne è vietato l’uso della denominazione a scopo commerciale o speculativo.
L’associazione è aperta a quanti si occupano di accessi vascolari e alla collaborazione con altre società scientifiche ed associazioni di pazienti; è costituita allo scopo di implementare la professionalità degli operatori e migliorare la stato di salute e la qualità di vita del paziente mediante lo sviluppo della buona pratica nel campo specifico dell’Accesso Vascolare; per far ciò l’Associazione intende:
- Organizzare e gestire corsi di informazione/formazione professionale
- Contribuire alla promozione della ricerca scientifica
Per perseguire tali scopi l’Associazione promuove, attua e realizza progetti ed azioni di studio e ricerca multidisciplinare ; offre assistenza e consulenza alla progettazione, l’avvio e la realizzazione di attività specifiche nel campo ; produce e mette a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazioni inerenti gli Accessi Vascolari sia a livello Nazionale che Internazionale ; fornisce servizi ed attiva collaborazioni con Enti Locali, con altre Società Scientifiche e le Istituzioni pubbliche, private e del privato-sociale ; promuove iniziative di valutazione dell’appropriatezza degli interventi in ambito degli Accessi Vascolari.
L’Associazione potrà svolgere tutte le attività accessorie integrative dello scopo istituzionale nei limiti consentiti dalla legge e comunque rientranti tra quelle previste dalla lettera a) dell’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (promozione e realizzazione di progetti e azioni di studio e di ricerca multidisciplinare ; ai soli fini del raggiungimento delle finalità istituzionali la Associazione potrà compiere operazioni commerciali, artigianali o agricole, mobiliari od immobiliari, assolutamente strumentali allo scopo sociale e comunque come attività non prevalenti, ma svolte in maniera saltuaria, ausilaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
Per il conseguimento delle sue finalità, l’associazione potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future, nazionali, regionali e comunitarie.
Articolo 5 – Possono aderire all’Associazione, in numero illimitato, tutti i professionisti che abbiano interesse nel settore e si riconoscano nello statuto. Hanno diritto di voto in assemblea i soci da almeno 12 mesi ed in regola con la quota associativa.
Articolo 6 – La domanda di adesione va presentata in forma scritta, mediante presentazione di almeno due iscritti, all’organo amministrativo (Consiglio Direttivo) e viene esaminata nella prima riunione utile del detto organo. L’adesione produce effetto dal momento in cui il richiedente riceve notizie della deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo.
Articolo 7 – La qualità di associato è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso, e non è trasmissibile né per atto tra vivi, né causa di morte.
Articolo 8 – La qualità di associato si perde per:
a) Recesso; b) Esclusione; c) Decadenza; d) Morte.
a) Ogni associato può sempre recedere dall’Associazione a mezzo comunicazione da inviarsi per iscritto all’Organo amministrativo dell’Associazione, con la conseguente annotazione nel Libro Soci. Il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purchè sia fatto almeno tre mesi prima.
b) L’esclusione viene deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con deliberazione assunta col voto favorevole di due terzi dei membri, in presenza di gravi motivi, e , segnatamente, nei confronti dell’associato che:
- Non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali e delle delibere degli organi sociali con inadempimenti tali da non consentire la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto sociale;
- Sia moroso per più di due anni all’obbligo di versamento del contributo annuale di cui al succ. art. 11;
- Arrechi gravi danni all’Associazione, fomenti gravi dissidi e/o disordini in seno ad essa, ostacolando l’attuazione delle finalità istituzionali dell’ente, aderisca ad associazioni o enti i cui scopi siano incompatibili o in contrasto con quelli sociali;
- Sia condannato con sentenza passata in giudicato per reati non colposi commessi nell’esercizio della propria proffesione o attività.
- L’esclusione ha effetto immediato dal momemnto della delibera.
- Per tutti i casi di perdita della qualità di associato si applica l’art. 24 u.c. cod. civ. .
Articolo 9 – Il domicilio degli associati è, nei confronti dell’Associazione, quello risultante dal Libro Soci.
Articolo 10 – I soci o associati si distinguono in:
- Soci Fondatori : coloro che hanno partecipato alla stipula dell’Atto costitutivo dell’Associazione.
- Soci Attivi : tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento delle finalità societarie.
- Soci Onorari : verranno nominati dal Consiglio Direttivo per particolari meriti ottenuti nel campo degli Accessi Vascolari.
- Soci Benemeriti : coloro che abbiano effettuato donazione, lasciti o altre oblazioni di rilevante entità a favore dell’Associazione aiutandola al raggiungimento del suo oggetto sociale; tale qualità viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo, con deliberazione unanime.
Articolo 11 – Tutti gli associati, ad eccezione di soci Benemeriti ed Onorari, sono tenuti al versamento, in favore dell’Associazione, di un contributo annuo, nella misura di Euro 30, fatta eccezione per il contributo del primo anno, fissato nell’atto costitutivo. Eventuali variazioni vengono determinate dal Consiglio Direttivo seguendo le indicazioni dell’Assemblea che approva il bilancio dell’anno precedente.
Il contributo va versato all’associazione contestualmente alla domanda di iscrizione e viene trattenuta qualora non sia positiva la delibera del Consiglio Direttivo.
Titolo III - Organi Sociali
Articolo 12 – Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice-Presidente, il Tesoriere; il Segretario; il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Articolo 13 – L’Assemblea è composta dagli associati dell’Associazione; le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto sono impegnative per tutti i soci
L’Assemblea in seduta ordinaria:
- Approva il bilancio;
- Determina le linee guida dell’attività sociale per ogni anno;
- Nomina il Consiglio Direttivo e, se del caso, il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Delibera sulle azioni di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo e sulle altre materie ad esse riservate dalla legge e dal presente statuto.
- L’Assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento anticipato, la liquidazione dell’Associazione, la devoluzione del patrimonio sociale.
- Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale.
La convocazione avverrà attraverso e-mail da inviarsi almeno 8 giorni prima dello svolgimento dell’assemblea stessa.
Tale comunicazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’adunanza, e l’elenco delle materie da trattare e nella stessa potranno essere indicati il luogo, giorno ed ora per la seconda convocazione, qualora l’assemblea in prima convocazione vada deserta.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio.
Possono intervenire all’assemblea tutti i soci regolarmente iscritti.
La rappresentanza in Assemblea può essere conferita al Socio con procura di massimo 3 deleghe.
Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la legale costituzione della stessa e valutare il diritto di intervento all’assemblea medesima.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza o suo impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in loro mancanza, dalla persona designata dal consiglio.
Le deliberazioni dell’assemblea sono verbalizzate firmato dal Presidente e dal Segretario, scelto dal Consiglio Direttivo anche tra i non soci.
Nei casi di legge, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati più uno. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria, la cui convocazione sia stata richiesta da almeno 15% dei soci regolarmente iscritti, è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo che:
- Per le deliberazioni su scioglimento e devoluzione del patrimonio dell’associazione, per le quali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati;
- Per le modificazioni dello statuto, per le quali occorra la preventiva approvazione della proposta di modifica, deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dello stesso Consiglio.
I Consiglieri restano in carica un biennio e sono rieleggibili; essi decadono dalla carica ove non intervengono, senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio.
Solamente il primo Consiglio Direttivo, eletto alla fondazione della Società dai soci fondatori, come misura straordinaria, resterà in carica per un triennio per garantire la continuità societaria.
Il Consiglio (a maggioranza assoluta) sceglie tra i suoi membri:
- Il Presidente
- Il Vice Presidente – che sostituisce il Presidente con i medesimi poteri ad esso spettanti, per i casi di assenza o di impedimento;
Il Presidente ed il Vice Presidente devono appartenere a figure professionali differenti.
- Il Tesoriere
- Il Segretario
Il Consiglio si riunisce, tutte le volte che il Presidente o il Vicepresidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri o dal Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, con specifica indicazione degli argomenti da iscrivere nell’ordine del giorno.
Il Consiglio viene convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con comunicazione via email da spedirsi almeno 8 giorni prima della riunione a ciascun Consigliere indicante il luogo, il giorno e l’ora della riunione stessa, nonché l’elenco dettagliato degli argomenti all’ordine del giorno.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente.
Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i soci coloro che si occupino dell’organizzazione del Congresso Nazionale su argomenti scelti in Assemblea al Congresso Precedente.
Articolo 15 – La gestione dell’Associazione spetta al Consiglio Direttivo. Esso è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, occorrenti per il raggiungimento delle finalità sociali.
E’ di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:
- nominare il presidente e il vicepresidente;
- nominare il segretario e il tesoriere;
- eseguire le delibere dell’assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- approvare e coordinare i congressi e le riunioni scientifiche, proposti dalle sezioni regionali;
- fissare la data e i temi del congresso Nazionale;
- predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale;
- deliberare circa l’ammissione dei soci;
- deliberare circa eventuali azioni disciplinari;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
- proporre eventuali modifiche del regolamento interno, che dovranno successivamente essere approvate a maggioranza relativa dell’assemblea generale.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno. La convocazione richiede un ordine del giorno e verbali scritti al termine di ogni seduta.
I verbali del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
La firma sociale e la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente o in caso di assenza e/o impedimento, al Vice Presidente o il più anziano del Consiglio.
Il Tesoriere controlla le entrate e le uscite dell’Associazione (servizio cassa e tesoreria) e ne custodisce il patrimonio; esegue o fa eseguire, seguendo le indicazioni del Consiglio Direttivo, i pagamenti e riscuote i crediti sociali, aggiorna le scritture contabili, il tutto in conformità alle vigenti norme di legge.
Il Segretario redige, aggiorna e custodisce i libri e le altre scritture dell’Associazione.
Tutti i soci attivi da almeno due anni possono essere candidati al Consiglio Direttivo; a tale riguardo nei 3 mesi antecedenti la scadenza dei membri in carica, il Consiglio Direttivo solleciterà le candidature dei soci e valutata l’idoneità, predispone e diffonde la lista delle candidature ufficiali attraverso i canali societari.
Articolo 16 – L’Assemblea elegge, qualora ne ritenga l’opportunità, un collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre Revisori tra i soci o anche esterni alla Società. I Revisori durano in carica un biennio e sono rieleggibili.
Al Collegio dei Revisori dei Conti si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di Collegio Sindacale delle società a responsabilità limitata.
TITOLO IV - Patrimonio Sociale - Bilancio
Articolo 17 – Il patrimonio iniziale dell’Associazione è costituito dal versamento di € 50,00 da parte di ciascun socio fondatore. L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:
- Contributi degli associati,
- Eredità, donazioni e legati,
- Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, dell’Unione Europea e di altri enti o istituzioni pubbliche o private;
- Proventi derivanti da eventuali cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento – saltuario e strumentale allo scopo sociale – di attività economiche commerciali, artigianali o agricole svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell’Associazione;
- Oblazioni ed erogazioni liberali di associati e terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, anche a premi;
- Altre entrate compatibili con gli scopi sociali.
Articolo 18 – Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
L’Organo amministrativo è tenuto a redigere il bilancio di esercizio costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto Economico e, se del caso, da una nota integrativa e da una relazione sulla gestione, e comunque agli adempimenti contabili richiesti dalla legge.
Gli utili netti e gli avanzi di gestione, secondo delibera dell’assemblea degli associati, nel rispetto dei limiti di legge, saranno sempre destinati ad attività volte alla realizzazione degli scopi istituzionali della Associazione e ad attività connesse e /o strumentali.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, agli associati, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o altre parti del patrimonio durante la vita della Associazione, salvo che ciò non sia disposto da norme inderogabili di legge.
TITOLO V - Scioglimento e liquidazione
Articolo 19 – L’Associazione si scioglie:
a) Per il raggiungimento dello scopo sociale o quando esso è divenuto impossibile;
b) Per il venir meno della pluralità di associati, salvo che questa non sia ricostituita nel termine di sei mesi;
c) Per volontà degli associati, con delibera assembleare col voto favorevole dei tre quarti dei soci.
In caso di scioglimento si applicano le disposizioni dell’art. 29 c.c.
Articolo 20 – Intervenuta una causa di scioglimento, l’Assemblea nomina un liquidatore unico ovvero un comitato di liquidazione, che procede alla liquidazione ai sensi dell’art. 30 c.c. e delle altre norme vigenti in quanto applicabili e dispone l’utilizzazione e destinazione del patrimonio sociale residuo in armonia col fine dell’Associazione stessa secondo le norme del codice civile e seguendo le indicazioni della delibera dell’Assemblea che ha stabilito lo scioglimento.
In caso di scioglimento e salva diversa destinazione imposta per legge, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui al comma 190 dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662
TITOLO VI - Rinvio
Articolo 21 – Per tutto quanto non regolato nel presente statuto trovano applicazioni le disposizioni di legge in materia.
Articolo 22 –REFERENTI REGIONALI.
I referenti regionali vengono scelti tra i soci da parte del Consiglio Direttivo, alla prima riunione, avendo valutato le disponibilità ed il curriculum. Il mandato del referente regionale è quello di diffondere i valori della Società mediante attività di ricerca, formazione e divulgativi, sempre autorizzata dal Direttivo.
Articolo 23 – Attività e finanziamento dei Gruppi di Studio o di Lavoro:
Il Consiglio Direttivo potrà proporre all’assemblea dei soci l’istituzione di Gruppi di Studio o di Lavoro che opereranno sotto il coordinamento di uno o due soci identificati dal Consiglio Direttivo. Al Gruppo di Studio o di Lavoro possono partecipare tutti i soci che ne facciano regolare richiesta, i soci cooptati dal coordinatore, altri esperti anche non soci cooptati dal coordinatore. All’interno del gruppo di studio o di lavoro, il numero dei partecipanti non soci deve essere inferiore al 30%. Le attività dei gruppi di studio o di lavoro devono avere un termine stabilito dal programma concordato con il Comitato Direttivo. Il coordinatore o i coordinatori devono relazionare semestralmente sull’andamento delle attività al Comitato Direttivo. La relazione semestrale deve essere a disposizione di tutti i soci nelle pagine Web dell’IVAS (spazio dedicato ai gruppi di studio o di lavoro). I gruppi di studio o di lavoro al termine del loro mandato dovranno redigere una relazione finale.
Articolo 24 – Patrocini
La Società potrà concedere patrocini a congressi, riunioni scientifiche, pubblicazioni o comunque ad iniziative di vario genere che possano contribuire a promuovere le finalità societarie. A tale riguardo le richieste di patrocinio pervenute in forma scritta 3 (tre) mesi prima dell’evento da patrocinare, saranno valutate dal Consiglio Direttivo Nazionale e il patrocinio sarà concesso in accordo alle modalità indicate dal Direttivo al richiedente.
Articolo 25 – Congresso Nazionale e Attività Formative Regionali:
Il Congresso Nazionale si svolgerà con cadenza biennale, anni pari
Le Attività Formative Regionali vanno di norma proposte e organizzate da un Referente Regionale o da un gruppo di soci in accordo con il Referente, che devono farne richiesta con almeno 3 mesi di anticipo al direttivo Nazionale che le potrà autorizzare o meno.
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